Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327
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[1]((Per il medesimo scopo, il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad aumentare, per non piu' di sette milioni di lire, il capitale di cui all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), alle condizioni previste dall'articolo 4 della legge medesima e dalla Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
[2]Il rimborso della meta' di tale aumento, che per le leggi succitate e' da porsi a carico del Comune di Napoli, verra' da esso effettuato dopo eseguito quello dovuto in conseguenza delle leggi medesime.
[3]La somma ancora da stanziare per il risanamento della citta' di Napoli in dipendenza delle leggi surriferite, e che, a norma della legge 17 luglio 1898, n. 318, dovrebbe inscriversi nell'esercizio 1903-904, accresciuta di quella autorizzata col presente articolo, verra' ripartita in quote da determinarsi anno per anno con la legge del bilancio)).
Testo in vigore dal 9 settembre 1902 al 30 giugno 2002
