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A carico della gestione speciale, relativa alle ricerche di cui alla presente legge, l'Amministrazione ferroviaria provvedera' al rimborso delle somme ricevute e dei relativi interessi con la decorrenza e nel modo che saranno stabiliti con decreto da emanarsi di concerto fra i Ministri per le comunicazioni e per le finanze.
Testo in vigore dal 3 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
