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Fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'articolo 6, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni "Sassi", a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumita' e dell'igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilita', urgenti e indifferibili. Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata. Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata e' inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni "Sassi" la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato. I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai monumenti della Basilicata.

Testo in vigore dal 29 marzo 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;126~art8 · fonte del testo

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