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[1]Gli ufficiali sanitari comunali, i funzionari ed agenti comunali incaricati della sorveglianza sul commercio e sullo spaccio delle materie alimentari, gli agenti doganali e del dazio consumo, possono prelevare campioni in doppio dei formaggi tenuti in deposito, esposti, messi in vendita, esportati o importati nel Regno, allo scopo di verificarne la genuinita'. I predetti incaricati ed agenti hanno, allo scopo suindicato, libero accesso nelle fabbriche di formaggio, nei magazzini di deposito e negli spacci di vendita. E' fatto obbligo alle Amministrazioni ferroviarie e tramviarie di facilitare il prelevamento dei campioni dalle partite di formaggio trasportate.
[2]Le norme per il prelevamento e le analisi dei campioni sono determinate nel regolamento.
Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
