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[1]L'inosservanza delle sopraindicate disposizioni e' punita colla multa di L. 100 a L. 2000, ed in caso di recidiva con la sospensione dell'esercizio da 30 giorni ad un anno.
[2]In ogni caso ha luogo la confisca della merce.
[3]L'applicazione delle pene anzidette non pregiudica quella delle pene maggiori nelle quali i contravventori fossero eventualmente incorsi por effetto delle disposizioni del Codice penale e delle leggi speciali.
Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
