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[1]La dispensa e' concessa, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o dei Comitati tecnici regionali e, quando si tratti di strade mantenute dalle Provincie o dai Comuni, dopo interpellate le Amministrazioni provinciali e comunali competenti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° marzo 1928 - Anno VI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giuriati.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 13 marzo 1928 al 16 dicembre 2010
