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[1]Per la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree il Ministro per i lavori pubblici puo' dispensare dall'osservanza delle disposizioni che impongono il rispetto di distanze determinate o vietano le piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, naturali o artificiali, o lateralmente alle strade ordinarie.
[2]Nessuna deroga puo' tuttavia essere consentita all'osservanza delle prescrizioni dell'art. 96 lettere e) ed f) del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, nei tratti arginati dei corsi d'acqua.
Testo in vigore dal 13 marzo 1928 al 16 dicembre 2010
