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Gli stabilimenti industriali ai quali sara' concesso di erigersi a regime di deposito franco, avranno facolta' di ritirare direttamente dalle isole, non soggette a privativa, il sale occorrente all'esercizio della loro industria, con esonero dal pagamento del dazio di esportazione e di ogni altro diritto a favore dello Stato; salve le cautele da determinarsi dal Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art10 · fonte del testo

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