Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'incarico della direzione sara' conferito per concorso, al quale prenderanno parte gli insegnanti che abbiano conseguito da non meno di tre anni il grado d'ordinario nel ruolo delle scuole cui la nomina si riferisce.
[2]L'incarico della direzione e' triennale e sara' rinnovato per successivi eguali periodi, tenuto conto dei risultati delle ispezioni e sentito l'avviso della Giunta per lo insegnamento agrario.
[3]Gli insegnanti incaricati della direzione di un Istituto, hanno diritto ad una indennita' annua nella misura da L. 400 a L. 700 aumentabile a L. 1000 per le scuole aventi doppio corso, che continuera' ad essere corrisposta sul bilancio dei singoli Istituti.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
