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[1]Oltre agli aumenti per anzianita' nei periodi stabiliti dall'art. 5, n. 1, potranno esser fatte promozioni per merito distinto fra gl'insegnanti ordinari, che si trovino a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale di detti periodi.
[2]Il Ministero, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario, che prendera' in esame i titoli di merito degli insegnanti che si trovano nelle predette condizioni stabilira' la graduatoria dei meritevoli della promozione anticipata.
[3]I promossi per merito non potranno essere in ciascun anno in numero superiore alla meta' di quelli giudicati meritevoli, e le promozioni saranno fatte per ordine di merito in base alla graduatoria.
[4]Nessun insegnante potra' ottenere per merito due aumenti anticipati consecutivi.
[5]Anche per gl'insegnanti promossi per merito la scadenza del quinquennio e del sessennio decorrera' dalla data dell'aumento medesimo.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
