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Il Governo del Re e' autorizzato ad iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1908-909 e per gli esercizi successivi, le somme necessarie alle maggiori spese dipendenti dall'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
