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[1]Con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario, saranno stabilite le norme in ordine agli incarichi di speciali insegnamenti, ai compensi per la direzione di laboratori, per gli incarichi e per le ore di lezione in piu' oltre quelle a cui ogni insegnante e' obbligato.
[2]Le spese relative graveranno sul bilancio delle singole scuole.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
