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I capi tecnici confermati nel rispettivo ufficio, i quali all'applicazione della presente legge abbiano non meno di tre anni di servizio, conseguiranno il diritto al riconoscimento di tale periodo di tempo per ottenere il primo aumento di assegno indicato nella tabella F (art. 12).
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
