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All'applicazione della presente legge i professori reggenti di ultima classe per i quali non sia trascorso un triennio dalla data della rispettiva nomina, avranno lo stipendio fissato per i professori straordinari fino alla loro nomina a ordinari e, al compimento del triennio, i benefizi di cui al primo comma dell'art. 16.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
