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[1]Gli aumenti di stipendio concessi agli insegnanti dal 1° gennaio 1909 per effetto della presente legge, non tolgono, agli insegnanti stessi, il diritto alle quote dell'aumento sessennale, stabilito con l'art. 215 della legge 13 novembre 1859 (richiamato da quella 6 giugno 1885, n. 3141, che governa le scuole agrarie), o corrispondenti al tempo di servizio decorso dalla promozione a titolare o dall'ultimo sessennio iniziato anteriormente alla data del 1° gennaio 1909.
[2]Tali quote verranno corrisposte a ciascun insegnante allorche' matura il periodo sessennale, decorrente dalla data della promozione a titolare o dell'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1909 e formeranno parte integrante dello stipendio di ciascun insegnante.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
