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I professori i quali, all'applicazione della presente legge, abbiano superato, fra stipendio e sessenni gia' maturati, il limite massimo stabilito dalla presente legge, godranno la quota fissa di L. 500, di cui all'art. 15 ed avranno inoltre diritto e due ulteriori aumenti sessennali sullo stipendio che percepiscono all'atto dell'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
