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[1]All'applicazione della presente legge lo stipendio dei professori titolari sara' accresciuto dell'aumento fisso di L. 500; quello dei maestri censori titolari di L. Inoltre quelli tra i titolari che, all'applicazione della legge, compiano almeno 20 o 10 anni di servizio di ruolo avranno un ulteriore aumento fisso di stipendio pari rispettivamente, ai tre decimi ed ai due decimi dell'aumento stabilito dal comma precedente.
[2]Gli attuali maestri censori titolari di ruolo delle scuole speciali di agricoltura, pei quali la decorrenza della prima nomina a titolare data dal 1° gennaio 1886, avranno inoltre un aumento di L. 200.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
