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[1]All'applicazione della presente legge lo stipendio dei professori titolari sara' accresciuto dell'aumento fisso di L. 500; quello dei maestri censori titolari di L. Inoltre quelli tra i titolari che, all'applicazione della legge, compiano almeno 20 o 10 anni di servizio di ruolo avranno un ulteriore aumento fisso di stipendio pari rispettivamente, ai tre decimi ed ai due decimi dell'aumento stabilito dal comma precedente.

[2]Gli attuali maestri censori titolari di ruolo delle scuole speciali di agricoltura, pei quali la decorrenza della prima nomina a titolare data dal 1° gennaio 1886, avranno inoltre un aumento di L. 200.

Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-07-19;526~art15 · fonte del testo

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