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[1]Per gli effetti della presente legge, lo stipendio di ciascun attuale insegnante titolare si considerera' formato come segue:
[2]1° dal suo stipendio di ruolo;
[3]2° dai sessenni in godimento all'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
