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[1]Alla nomina del rimanente personale tecnico, a quello amministrativo, di vigilanza e di servizio, sara' provveduto secondo le norme della legge 6 giugno 1885, n. 3141.
[2]Detto personale sara' iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, ed alle relative spese si provvedera' secondo le norme di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
