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[1]Gli assistenti delle scuole speciali e pratiche di agricoltura sono nominati con decreto Ministeriale secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, e sono equiparati agli impiegati dello Stato, agli effetti della pensione.
[2]Gli assistenti in carica all'applicazione della presente legge, su proposta delle singole scuole, potranno essere riconfermati.
[3]Gli stipendi degli assistenti sono stabiliti secondo le tabelle D (scuole pratiche) ed E (scuole speciali) annesse alla presente legge.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
