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[1]Gli Istituti d'istruzione agraria (scuole pratiche e speciali di agricoltura) sono distinti in Istituti di primo grado ed Istituti di secondo grado.
[2]Sono Istituti di primo grado le scuole pratiche di agricoltura; sono di secondo grado le scuole speciali di agricoltura.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
