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[1]Gli Istituti d'istruzione agraria (scuole pratiche e speciali di agricoltura) sono distinti in Istituti di primo grado ed Istituti di secondo grado.

[2]Sono Istituti di primo grado le scuole pratiche di agricoltura; sono di secondo grado le scuole speciali di agricoltura.

Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-07-19;526~art1 · fonte del testo

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