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[1]Il Settore della zootecnia procedera' all'acquisto di bestiame bovino, equino, suino, ovino e caprino di razze miglioratrici e alla cessione di esso con l'abbuono massimo del 50 per cento.
[2]Fara' percio' luogo alla raccolta delle prenotazioni da parte dei conduttori di aziende agricole, i quali abbiano subito danni nella consistenza del bestiame in conseguenza delle operazioni belliche, e alla organizzazione di appositi raduni nelle localita' di produzione.
[3]Le prenotazioni saranno accompagnate da una dichiarazione dell'autorita' comunale dalla quale risulti concorrere, nel richiedente, la condizione anzidetta.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
