Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. 310 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:
tolto: a) il Prefetto della provincia di Pavia, in seguito a richiesta del comune di Voghera, dispone perche' in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente art. 3, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale competente, determina la somma che dovra' depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennita' di espropriazione, unica ed inscindibile per ogni proprieta', a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprieta' stessa.
tolto: Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
tolto: b) nel decreto di determinazione delle indennita' il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennita' di cui sopra;
tolto: c) effettuato il deposito, l'espropriante dovra' richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;
tolto: d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.
tolto: La notificazione del decreto tiene luogo della presa di possesso dei beni espropriati;
tolto: e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'Autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura dell'indennita' come sopra determinata;
tolto: f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennita' come sopra determinata e depositata diviene definitiva;
tolto: g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione, debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente art. 3 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-06-22;1017~art5 · fonte del testo
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