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In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 11 del R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, i commissari di leva saranno tratti per concorso per titoli dai maggiori e dai capitani in servizio attivo permanente delle armi di fanteria e di cavalleria, sino a quando non risulteranno assorbite le eccedenze di organico esistenti in detti gradi nelle armi su menzionate, conseguenti alle promozioni effettuate ai gradi stessi in base al R. decreto-legge 2532 dell'8 novembre 1928.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art51 · fonte del testo

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