Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge potra' essere concesso esclusivamente a domanda:

  • a)ai maggiori di fanteria e di cavalleria che non siano compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento e che al momento in cui presentano domanda di collocamento in ausiliaria non abbiano compiuto il 49° anno di eta';
  • b)ai capitani di fanteria e cavalleria nominati sottotenenti o tenenti in S.P.E. nel 1916 od in anni precedenti e che, al momento in cui presentano domanda di collocamento in ausiliaria, non abbiano compiuto il 46° anno di eta'. I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, possono essere collocati a domanda in ausiliaria con il trattamento previsto dalla presente legge, purche', se giudicati, siano stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti. Possono ottenere a domanda di essere collocati in ausiliaria, col trattamento previsto dalla presente legge e nei limiti di numero di cui al precedente art. 44, i capitani di fanteria e cavalleria nominati ufficiali in S.P.E. dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo di appartenenza pari grado che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S.P.E. nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subito deduzioni di anzianita'. La decisione circa l'accoglimento della domanda spetta in modo insindacabile al Ministero della guerra. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 giugno 1935, n. 1026

2

La L. 16 giugno 1935, n. 1026, ha disposto (con l'art. 125, comma 1) che "La posizione ausiliaria con lo speciale trattamento previsto per i maggiori ed i capitani delle armi di fanteria e cavalleria, dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, e' abolita.Gli ufficiali, peraltro, gia' collocati in tale posizione continuano a permanervi".

Testo in vigore dal 1 luglio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1935

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1932 al 1 luglio 1935.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 giugno 1935, n. 1026

    La L. 16 giugno 1935, n. 1026, ha disposto (con l'art. 125, comma 1) che "La posizione ausiliaria con lo speciale trattamento previsto per i maggiori ed i capitani delle armi di fanteria e cavalleria, dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, e' abolita.Gli ufficiali, peraltro, gia' collocati in tale posizione continuano a permanervi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art45 · fonte del testo

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