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Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse; sono cioe' esclusi gli ufficiali ammessi nel nuovo ruolo.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art41 · fonte del testo

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