Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. 1242 parole tolte, 20 parole aggiunte in 69 capoversi.
tolto: Le note alle seguenti voci della tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono sostituite dalle seguenti:
tolto: 1) Grano tenero, granturco ed altre granaglie, per la macinazione.
tolto: Agli effetti dello scarico delle bollette di temporanea importazione, sono stabiliti i seguenti rendimenti per ciascun quintale:
tolto: a) pel grano tenero:
tolto: 1° rendimento:
tolto: Kg. 50 di farina di 1ª classe,
tolto: » 28 di farina di 2ª classe,
tolto: » 20 di crusca o di cruschello;
tolto: 2° rendimento:
tolto: Kg. 65 di farina di 1ª classe,
tolto: » 13 di farina di 2ª classe,
tolto: » 20 di crusca o di cruschello;
tolto: 3° rendimento:
tolto: Kg. 78 di farina,
tolto: » 20 di scrusca o di cruschello.
tolto: I suddetti prodotti da ammettersi allo scarico, oltre che presentare i requisiti caratteristici della specie a cui appartengono, dovranno contenere sostanze minerali (ceneri):
tolto: farina di 1° rendimento di 1ª classe: ceneri sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori al 0,60 per cento;
tolto: farina di 2° rendimento di 1ª classe: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori al 0,73 per cento;
tolto: farina di 3° rendimento: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 0,80 per cento;
tolto: farina di 1° e 2° rendimento; di 2ª classe: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 1,15 per cento.
tolto: b) pel granturco: chilogrammi 91 di farina e chilogrammi 6 di crusca;
tolto: c) per la segala: chilogrammi 73 di farina e chilogrammi 20 di crusca;
tolto: d) per l'orzo: chilogrammi 80 di farina e chilogrammi 18 di crusca;
tolto: e) per le fave: chilogrammi 80 di farina;
tolto: f) per la spelda: chilogrammi 56 di farina.
tolto: La base di scarico per il grano tenero e le granaglie importate temporaneamente e' la riesportazione del prodotto principale, che, nel caso del grano tenero, deve considerarsi, rispettivamente per ciascun rendimento, la farina di 1ª classe e quella di classe unica.
tolto: Per i prodotti secondari, farina di 2ª classe, crusca o cruschello, quando non ne sia domandata la riesportazione nella dichiarazione di importazione temporanea, si riscuote il dazio all'atto della importazione temporanea nelle misure seguenti:
tolto: per le farine di 2ª classe; sopra chilogrammi 35 di grano, nel caso di opzione per il 1° rendimento, e sopra chilogrammi 16 di grano, nel caso di opzione per il 2° rendimento; per la crusca o cruschello, si riscuote il dazio proprio sulle quantita' suindicate per ogni quintale di grano, granturco, segala ed orzo temporaneamente importati.
tolto: Quando sia fatta la domanda di riesportare anche i prodotti secondari, e la riesportazione non venga poi effettuata, si procede, per la mancata riesportazione, sulla base dei dazi relativi alle quantita' qui indicate.
tolto: Si considerano come non effettuate le riesportazioni di farine di 2ª classe, crusca o cruschello, per le quantita' in corrispondenza delle quali non fosse stato riesportato il prodotto principale.
tolto: I prodotti che si riesportano devono presentare i requisiti caratteristici per ciascuno di essi sopra stabiliti. I miscugli di tali prodotti, sempre che appartenenti allo stesso cereale importato temporaneamente, possono solo ammettersi alla riesportazione considerandoli come totalmente costituiti dal prodotto inferiore contenutovi.
tolto: Quando i prodotti presentati alla riesportazione siano riconosciuti di specie diversa da quella dichiarata, ma si tratti di prodotti del cereale stesso importato temporaneamente, sara' inflitta un'ammenda non minore del quinto, ne' maggiore dell'intero dazio proprio del cereale al quale si sarebbe dovuto dare scarico, secondo la dichiarazione, o del dazio che si sarebbe dovuto pagare nel caso di mancata riesportazione.
tolto: Qualora si riconosca che i suddetti prodotti siano fatti con l'impiego in qualsiasi proporzione di cereali diversi da quello importato temporaneamente, si procede come se tutta la merce sia riconosciuta di qualita' diversa da quella dichiarata.
tolto: 2) Grano tenero, per la fabbricazione dei biscotti da te'.
tolto: Sono applicabili a questa importazione temporanea le disposizioni relative alla importazione temporanea del grano per la macinazione, tenendo conto, agli effetti del grano importato temporaneamente, della qualita' e della quantita' della farina effettivamente contenuta nei biscotti presentati alla riesportazione.
tolto: 3) Grano duro, per fare semolini e paste.
tolto: Per ciascun quintale di grano duro sono stabiliti i seguenti rendimenti:
tolto: 1° rendimento:
tolto: Kg. 50 di semolino o di pasta di 1ª classe;
tolto: » 12 di semolino o di pasta di 2ª classe;
tolto: » 16 di farinetta;
tolto: » 20 di crusca o di cruschello.
tolto: 2° rendimento:
tolto: Kg. 62 di semolino o di pasta;
tolto: » 16 di farinetta;
tolto: » 20 di crusca o di cruschello.
tolto: 3° rendimento:
tolto: Kg. 78 di semolino o di pasta;
tolto: » 20 di crusca o di cruschello.
tolto: I suddetti prodotti da ammettersi allo scarico, oltre che presentare i requisiti caratteristici della specie a cui appartengono, dovranno contenere sostanze minerali (ceneri):
tolto: semolino o pasta di 1° rendimento di 1ª classe: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 0,85 per cento;
tolto: semolino o pasta di 2° rendimento ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 0,90 per cento;
tolto: semolino o pasta di 3° rendimento: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 1,15 per cento;
tolto: semolino o pasta di 1° rendimento di 2ª classe; ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 1,13 per cento;
tolto: farinetta: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 2,2 per cento.
tolto: Inoltre i semolini di 1° rendimento, prima e seconda classe, e di 2° rendimento, classe unica, dovranno alla setacciatura, in un setaccio di velo di seta avente maglie 52 per centimetro, lasciare sul setaccio un residuo non inferiore al 90 per cento; il semolino di 3° rendimento classe unica, dovra' lasciare sullo stesso setaccio un residuo non inferiore al 75 per cento; la farinetta, dovra' invece, passare attraverso un setaccio avente 46 maglie per centimetro in quantita' non inferiore all'80 per cento.
tolto: Sono applicabili alla importazione temporanea del grano duro per fare semolini o paste le disposizioni della precedente nota relativa alla importazione temporanea del grano tenero per la macinazione; pero' la base per lo scarico e' data dalla riesportazione dei semolini e delle paste di 1ª classe o di classe unica, secondo i rendimenti suindicati.
tolto: Per i prodotti secondari (semolino o pasta di 2ª classe, farinetta, crusca o cruschello), quando non sia fatta domanda di riesportarsi, si riscuotono i seguenti dazi:
tolto: per il semolino o la pasta di 1° rendimento di 2ª classe: sopra 10 chilogrammi di grano;
tolto: per le farinette; sopra chilogrammi 14 di grano.
tolto: Per la crusca ed il cruschello si riscuote il dazio proprio sulle quantita' precedentemente indicate per ogni quintale di grano temporaneamente importato.
tolto: Sono ammesse allo scarico di grano duro temporaneamente importato, sempre nel primo rendimento, le paste glutinate, le superglutinate e quelle all'uovo, confezionate o non in modo speciale per la vendita, prescindendo dalla percentuale di ceneri stabilite per le paste comuni del rendimento medesimo.
tolto: Le basi di scarico di tali paste per il prodotto principale sono, per ogni quintale di grano duro;
tolto: Kg. 50 di pasta glutinata;
tolto: » 59 di pasta superglutinata;
tolto: » 56 di pasta all'uovo.
tolto: Resta ferma la base di scarico dei prodotti secondari (semolino di 2ª classe, farinetta, crusca o cruschello) stabilita per il primo rendimento.
tolto: 4) Grano (tenero e duro) per la fabbricazione delle gallette (biscotti di mare):
tolto: Per ogni quintale di grano importato temporaneamente devono riesportarsi chilogrammi 78 di gallette o biscotti di mare: devono inoltre daziarsi o riesportarsi chilogrammi 20 di crusca o di cruschello, applicando per essi le disposizioni relative all'importazione temporanea del grano tenero per la macinazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-03-20;226~art1 · fonte del testo
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