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Per i trasporti di cui all'art. 5 della presente legge deve essere corrisposta, presso gli uffici esattoriali dell'Automobile Club d'Italia la tassa di circolazione nella misura fissa di lire 1000 annue per ciascuna delle persone trasportabili indipendentemente dall'effettivo uso della speciale autorizzazione. Nei riguardi degli autocarri da adibire ai trasporti di cui trattasi, dovranno risultare osservate le disposizioni della legge 20 giugno 1935, n. 1949, e dovra' essere corrisposta la tassa di circolazione per il trasporto di cose, giusta la tabella D allegata alla presente legge.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art8 · fonte del testo

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