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Il prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti:

  • 1)il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;
  • 2)l'itinerario che l'autocarro e' autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;
  • 3)le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso puo' essere effettuato. Il prefetto puo', per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare la autorizzazione. Nelle province nelle quali le prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza e' devoluta al commissario del Governo, e dove questo manchi, al questore.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art7 · fonte del testo

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