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L'art. 7, della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e' sostituito dal seguente: "La tassa fissa per la circolazione di prova stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, e successive modificazioni, e' elevata a lire 40.000 per le autovetture, gli autocarri e rimorchi; ai lire 6000 per i motocicli, le motocarrozzette, i motocarri, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere ed i motofurgoncini leggeri; a lire 3000 per gli autoscafi. Per i velocipedi provvisti di motore ausiliario, avente cilindrata fino a centimetri cubi 50, la predetta tassa e' stabilita nella misura di lire 3000, non suscettibile dell'abbuono del 60 per cento, previsto dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art4 · fonte del testo

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