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La tassa di circolazione per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri, motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri deve essere corrisposta in unica soluzione, con detrazione all'atto del pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri gia' decorsi dall'inizio dell'anno solare. A chi esegue il pagamento per l'intero anno solare e' concessa la riduzione di un ventesimo sull'ammontare della tassa dovuta, prevista alla lettera a) dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art11 · fonte del testo

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