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[1]Durante l'attuale stato di guerra, gli appaltatori, in mancanza di personale provvisto del certificato di abilitazione dell'art. 311 del regolamento 30 aprile 1936-XIV, n. 1138, e debitamente inscritto negli Uffici di collocamento, possono nominare e agenti delle Imposte di consumo, in sostituzione di quelli richiamati alle armi, anche coloro che, non avendo obblighi militari e pur non essendo provvisti del certificato di abilitazione, siano in possesso dei requisiti menzionati nell'art. 307 del regolamento medesimo.
[2]Gli agenti nominati ai sensi del precedente comma, i quali saranno muniti di una speciale patente provvisoria valevole per la sola temporanea durata del servizio, dovranno in ogni caso essere licenziati non oltre il centoventesimo giorno dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.
Testo in vigore dal 30 luglio 1941 al 22 dicembre 2008
