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[1]Il rimborso da parte dei Comuni a favore degli appaltatori degli oneri di cui all'art. 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1504 e' ammesso anche per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima (9 novembre 1940). I Comuni, al fine di rivalersi della corrispondente maggiore spesa, sono autorizzati ad applicare l'addizionale del 2 per cento di cui all'art. 2 della legge succitata per il periodo di tempo all'uopo necessario.
[2]Il rimborso di cui al precedente comma sara' effettuato senza interessi ed in corrispondenza alle riscossioni dell'addizionale secondo le modalita' ed i termini che saranno stabiliti dai Comuni con deliberazione da approvarsi dalla G.P.A.
[3]Fra gli oneri rimborsabili sono da comprendersi l'aumento del 6 per cento di cui al contratto collettivo 7 marzo 1939 e la gratifica natalizia di 15/30 stabilita con l'accordo confederale del 15 dicembre 1938-XVII, anche per gli appalti conferiti o confermati fra la data di pubblicazione della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901, (4 luglio 1939-XVII) e l'8 novembre 1940-XIX.
[4]Gli appaltatori devono accreditare ai Comuni i proventi dei diritti di statistica e del 20 per cento sulle somme riscosse per multe ed ammende in virtu' della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901.
[5]Conseguentemente e' abrogato l'art. 5 della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1504.
Testo in vigore dal 30 luglio 1941 al 22 dicembre 2008
