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[1]Per gli appalti conferiti o confermati anteriormente alla data dell'11 giugno 1940-XVIII, tanto ad aggio che a canone fisso, e' consentita, a richiesta di una delle parti contraenti, da avanzarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la revisione dell'aggio di riscossione o del canone annuo con effetto dal 1° gennaio 1941-XIX, e fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, qualora risulti dimostrato che i proventi lordi della riscossione conseguiti nel semestre settembre 1940-XVIII-febbraio 1941-XIX siano diminuiti o aumentati in misura non inferiore al 5 per cento rispetto alle riscossioni conseguite nel semestre settembre 1939-XVII-febbraio 1940-XVIII.

[2]La stessa facolta' e' consentita anche per semestri successivi, sempre con decorrenza rispettiva dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ciascun anno, prendendo a raffronto le riscossioni del corrispondente semestre dell'anno antecedente. Ove non si sia fatto luogo a revisione a norma del precedente comma, il raffronto verra' effettuato col semestre corrispondente dell'anno 1° giugno 1939-XVII-31 maggio 1940-XVIII.

[3]La misura del nuovo aggio o l'importo del nuovo canone dovranno essere determinati con riguardo all'entita' delle maggiori o minori riscossioni lorde ed anche agli oneri della gestione, rimanendo comunque la quota del 5 per cento non valutabile solo agli effetti della prima revisione.

[4]Ove nel termine di trenta giorni dalla data di recapito della richiesta non sia stato raggiunto fra le parti un bonario accordo, la revisione di cui al precedente comma e' demandata al Ministro per le finanze, che vi provvede con proprio decreto sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.

Testo in vigore dal 30 luglio 1941 al 8 ottobre 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-07-11;685~art4 · fonte del testo

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