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[1]Nei procedimenti concernenti le violazioni delle leggi finanziarie e dei regolamenti di servizio dell'Amministrazione delle finanze per le quali sia stabilita, come sanzione amministrativa, la pena pecuniaria, dovra' tale pena inflitta essere ridotta alla meta', e, in ogni caso, ad una somma non inferiore alle lire 50.
[2]Per le violazioni delle norme concernenti le tasse sugli affari, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 1° settembre 1931, che detta norme per la determinazione della riduzione delle pene pecuniarie, la riduzione alla meta' va applicata sull'ammontare della pena che l'intendente di finanza stabilisce tenute presenti le norme di cui allo stesso decreto Ministeriale 1° settembre 1931, fermo, in ogni caso, il limite minimo di L. 50.
Testo in vigore dal 3 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
