I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacita' tecniche, adattandole alla necessita' della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilita' di emigrazione. Essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attivita' professionale oggetto del corso. I corsi sono diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola da due a otto mesi e possono essere seguiti da corsi piu' progrediti di eguale durata, per gli stessi allievi che abbiano frequentato 1 corsi di addestramento.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art46 · fonte del testo

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