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Le Commissioni comunali, costituite a norma, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, debbono comunicare all'Ufficio competente per territorio l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni, di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli Uffici competenti pei territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento. Gli Uffici di collocamento devono trasmettere alle Commissioni previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, l'elenco dei lavoratori agricoli occupati nell'anno precedente con l'indicazione dei periodi di occupazione.

Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art20 · fonte del testo

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