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[1]L'art. 5 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e' modificato come, appresso:

[2]«Per le materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli di cui e' obbligatorio o il conferimento agli ammassi ad altri enti o la distribuzione attraverso organismi similari, l'imposta e' dovuta, non all'atto del conferimento, ma al momento della vendita da parte dei detti enti.

[3]«Nel caso di conferimento di derrate e di prodotti agricoli in cooperative e consorzi, legalmente costituiti, aventi per oggetto la vendita collettiva o la manipolazione dei prodotti degli associati, l'imposta e' del pari dovuta, non all'atto del conferimento da parte degli associati, ma al Momento della vendita dei prodotti conferiti abbiano questi subito o meno lavorazione o manipolazione, a chiunque effettuata da parte di detti enti.

[4]«Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e' la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi organismi, enti per acquisti collettivi, consorzi e compagnie istituiti o autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anziche' all'atto dell'acquisto nel Regno dei detti prodotti da parte dei detti organismi, enti, consorzi e compagnie, al momento della loro rivendita o distribuzione.

[5]«Qualora si tratti invece di prodotti provenienti dall'estero, l'imposta e' dovuta in ogni caso all'atto dell'importazione, a norma dell'art. 17 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, ed e' esente da imposta la successiva rivendita e distribuzione da parte degli accennati organismi, enti, consorzi e compagnie».

Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 16 giugno 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-07-04;770~art3 · fonte del testo

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