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Il collocamento nei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e' disposto dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano gia' compiuto il periodo minimo di servizio di sei anni, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categoria equiparate. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano raggiunto l'anzianita' di servizio di cui al precedente comma, sono collocati nei ruoli ordinari al compimento del predetto periodo di servizio. Ai fini delle nomine in ruolo previste dai precedenti articoli, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti generali, ad eccezione del limite massimo di eta', richiesto per l'accesso agli impieghi civili dello Stato.

Testo in vigore dal 5 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;303~art3 · fonte del testo

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