Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 novembre 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari, eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane. Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie, prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo economico e popolare devono sentire il parere dell'Amministrazione comunale sull'opportunita' della costruzione delle botteghe e dei locali di cui al comma precedente, nonche' circa il numero e l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di edilizia e di urbanistica. L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, dovra' emettere il parere entro 30 giorni dalla richiesta.

Testo in vigore dal 3 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1230~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari