Art. 22 — Opere private di interesse comune
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Testo in vigore dal 7 gennaio 1972 al 20 settembre 2025
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3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1952 al 7 gennaio 1972. 77 parole tolte, 28 parole aggiunte.
tolto: Le opere di competenza privata, previste dal piano generale e interessanti piu' fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi,- possono essere dichiarate di interesse comune con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente, e dal Ministro stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.aggiunto: LA L. 3 DICEMBRE 1971, N. 1102 HA DISPOSTO (CON L'ART. 8) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 21 DELLA L. 25 LUGLIO 1952, N. 991
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art22 · fonte del testo
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