Gli imprenditori possono assumere direttamente i mutilati e gli invalidi civili iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 6, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneita' rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli imprenditori sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Ufficio di collocamento dei lavoratori assunti direttamente, entro cinque giorni dall'assunzione. Le assunzioni di mutilati e invalidi civili non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono essere effettuate tramite gli Uffici di collocamento e con richiesta numerica. Gli Uffici di collocamento avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformita' dei criteri previsti dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 261.

Testo vigente dal 12 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1539~art2 · fonte del testo

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