Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere sussidi, in ragione del 60 per cento, nelle spese occorrenti per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprieta' privata, danneggiati dal terremoto verificatosi il 4 luglio 1952 in provincia di Forli'. I sussidi possono essere concessi limitatamente al territorio dei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, e limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilita'. Per la concessione di tali sussidi, da operarsi con le modalita' stabilite dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive norme integrative e modificative, e' destinata, per tre consecutivi esercizi finanziari, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una aliquota pari a lire 150 milioni dello stanziamento iscritto nel bilancio dell'agricoltura e delle foreste per le opere relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario.

Testo vigente dal 11 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-29;1342~art1 · fonte del testo

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