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Miscellanea
Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forli'
Legge 29 dicembre 1955, n. 1342
- Aggiornato al
- 11 gennaio 1956
- Articoli
- 8
- Versioni storiche
- 8
- Art. 1Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere sussidi, in…
- Art. 2Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere…
- Art. 3I sussidi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi anche se i lavori siano…
- Art. 4Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati rurali di cui al precedente…
- Art. 5Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la…
- Art. 6Sulle domande di sussidio provvede l'Ispettorato agrario compartimentale. Il detto…
- Art. 7Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti…
- Art. 8La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
