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Le domande per la concessione di sussidi a norma dell'articolo 1, lettera f), del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, per la riparazione o la ricostruzione di case di abitazione di proprieta' privata, site in centri abitati e danneggiate o distrutte dalle alluvioni o da frane, di cui all'art. 1 della presente legge, devono essere presentate al Ministero dei lavori pubblici o ai Provveditorati alle opere pubbliche, entro il 30 giugno 1930. 1 Agli effetti dell'aumento del sussidio, nei limiti di cui all'art. 5 del citato R. decreto-legge 14 novembre 1929, i lavori di riparazione delle case private devono essere ultimati entro quattro mesi dalla comunicazione della perizia dei lavori da eseguire ed i lavori di ricostruzione devono essere ultimati entro dieci mesi dalla comunicazione della perizia.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 agosto 1930, n. 1350, convertito senza modificazioni dalla L. 6 gennaio 1931, n. 63, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I termini di cui agli articoli 2 e 3, primo comma, della legge 17 aprile 1930, n. 705, per la presentazione da parte di enti locali o di privati delle domande di sussidio per il ripristino di opere pubbliche o di case di abitazione nelle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno-inverno 1929-1930 sono prorogati a tutto il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto".
Testo in vigore dal 6 ottobre 1930 al 16 dicembre 2009
