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Le domande per concessione di sussidi da parte di enti locali per le opere di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, devono essere presentate, con le perizie dei lavori da eseguire, al Ministero dei lavori pubblici o ai Provveditorati alle opere pubbliche, entro il 30 giugno 1930.
Testo in vigore dal 9 giugno 1930 al 6 ottobre 1930
