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[1]Le norme per l'assegnazione dei ricoveri stabili di cui all'articolo precedente saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze e per l'interno.
[2]Con le stesse modalita' saranno stabilite le norme per l'assegnazione dei ricoveri stabili costruiti a termini della legge 20 dicembre 1928-VII, n. 3195, per i danneggiati dall'eruzione dell'Etna.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
