Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli atti relativi alle operazioni di cui all'articolo precedente, per il raggiungimento dei fini previsti nella presente legge, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari, eccetto quella generale sull'entrata.
[2]Ove peraltro occorra la registrazione di tali atti, essa e' soggetta alla imposta fissa di registro ed ipotecaria di L. 20 per ciascuna formalita'.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 15 gennaio 1942-XX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - DI REVEL
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 17 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
