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[1]Gli atti relativi alle operazioni di cui all'articolo precedente per il raggiungimento dei fini previsti nella presente legge, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari, eccetto quella generale sull'entrata.
[2]Ove peraltro occorra la registrazione di tali atti, essa e' soggetta all'imposta fissa di registro ed ipotecaria di L. 20 per ciascuna formalita'.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 3 giugno 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
