Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1952 al 17 agosto 1954. Leggi il testo vigente →

Allo scopo di assicurare i fondi occorrenti per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, secondo le necessita' dei diversi esercizi finanziari, gli Enti di cui al precedente art. I hanno facolta', con l'assenso del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di cedere i predetti stanziamenti annuali fino a non oltre quattro di essi in uno stesso esercizio finanziario, ovvero di emettere obbligazioni entro i limiti delle assegnazioni di cui all'art. 1.

Testo in vigore dal 2 agosto 1952 al 17 agosto 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;998~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari